Legge 431/98 e Accordo per Milano Valori e Percentuali Documenti Eventi News Servizi Area riservata Dove siamo Chi siamo Home Page
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  Accordo locale per la città di Milano.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n° 431 e del D.M. 5 marzo 1999

Premesso

- che in data 5 marzo 1999 il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, I. cit.;

- che ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 9 dicembre 1998 n, 431, il comune di Milano ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell'accordo locale da applicarsi nel territorio della città di Milano;

- che l'accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 commi 1,2 e 3 del D.M. 5 marzo 1999 acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone censuarie ai sensi del DPR 138/98 e individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il Comune di Milano deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, previsti dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n, 431;

- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio del Comune di Milano, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 5 marzo 1999, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431

- che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del comune di Milano di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6 del D.M. 5 marzo 1999, devono essere \definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali tra le stesse proprietà, assistite a loro richiesta dall'associazione di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell'Accordo locale e le organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie dell'Accordo locale;

- che secondo il disposto degli artt. 1,2 e 3 ultimi commi, del D.M. 5 marz0 1999 i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell'applicazione delle norme di agevolazione fiscale (ove prevista) di cui all'art. 2 comma 4 e all'art. 8 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;

- che ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, il comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alla condizioni definite dall'Accordo stesso;

- che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11 comma 5 legge 9 dicembre 1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata.

Tutto ciò premesso, l'anno 1999, il giorno 5 luglio, in Milano, nella sede del Comune tra le associazioni sindacali territoriali dei conduttori:
S.U.N.I.A. con sede legale in Milano, via Giambellino n. 115, rappresentata dal segretario generale IVAN MAMBRI e da ANGELO RIVOLTA, CARMELA ROZZA, WILMA ABBATE
S.I.C.eT. con sede legale in Milano, via A. Tadino n. 18 rappresentata da segretario generale PIERLUIGI RANCATI e da LEO SPINELLI
U.N.I.A.T. con sede legale in Milano, via M. Macchi n. 27, rappresentata da ANTONINO VITALE e NICOLA SONATORE
Omissis …
e le Associazioni della proprietà edilizia
U.P.P.I. con sede legale in Milano, via Pancaldo n. 1, rappresentata dal presidente PAOLO GIUGGIOLI
Omissis
alla presenza dell'Assessore del Comune di Milano ANTONIO VERRO si conviene e si stipula quanto segue.

1) Premesse le premesse sono parte integrante del presente accordo

2) Ambito di applicazione I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 4531, art 2 comma 4 e art. 5 si applicano, esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati sul territorio del comune di Milano.

3) Termini di validità dell'accordo locale Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all'art. 4 comma 1 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all'emanazione del decreto sostitutivo previsto dall'art. 4 comma 3, I.cit. continuerà ad applicarsi il presente Accordo. Per il rinnovo dell'Accordo locale si applicano le procedure previste dall'art. 2, I. cit.

4) Contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione in questione, applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipico come di seguito definiti.
4.1) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del comune di Milano, in conformità ai criteri previsti all'art. 1 del D.M. 5 marzo 1999
Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:
4.1.a) Individuazione delle "ZONE URBANE OMOGENEE"
Le zone urbane omogenee secondo il disposto dell'art. 1 comma 2 del D.M. 5 marzo 1999, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in microzone, come definite dall'Ufficio del Territorio di Milano ai sensi del DPR 138/98 e sulla base degli accorpamenti stabiliti dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi. Le zone urbane omogenee, in numero di nove, come delimitate nell'apposita cartografia planimetrica, sono
Zona 1: comprende le microzone denominate A01, A02, A03, A04, B01, B02- per la sola parte delimitata superiormente dalle vie Elvezia (nn. civici pari e dispari) di Porta Tenaglia (nn. civici pari e dispari, compresi i nn civici dell'isolato prospiciente p.zza Lega Lombarda), della Moscova (civici pari e dispari) e B04;
Zona 2: comprende le microzone denominate B03, B05, B06 C04
Zona 3: comprende le microzone denominate B02 per la sola parte delimitata inferiormente dalle vie Elvezia (nn civici pari e dispari) di Porta Tenaglia (nn civici pari e dispari compresi i numeri civici dell'isolato prospiciente p.zza Lega Lombarda) Della Moscova (civici pari e dispari) e C02, C03, C05, C09, C10, C11
Zona 4: comprende le microzone denominate C01, C06, C07, C08, C12, D09, D11, D12, D14, D29
Zona 5: comprende le microzone denominate D10, D13, D15, D23, D28
Zona 6: comprende le microzone denominate D07, D08, D16, D24, D27
Zona 7: comprende le microzone denominate D02, D04, D05, D06, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D25
Zona 8: comprende le microzone denominate D01, D26, E01, E02, E03
Zona 9: comprende la microzona denominata D03
Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone, si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore.
4.1.b) criteri per la definizione dei valori di riferimento minimo e massimo dei canoni di locazione.
Nell'ambito di ogni zona urbana omogenea è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e massimo del canone espresso in £/mq. annuo. Ciascuna fascia di oscillazione con il valore minimo ed il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia. Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:
Elementi di tipo A
A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas
Elementi di tipo B
B1 cucina abitabile con almeno una finestra
B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore
B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla dta a di stipula del contratto
B5 riscaldamento centralizzato o autonomo
Elementi di tipo C
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)
C3 giardino condominiale
C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi interni comuni
C6 porte blindate e doppi vetri
C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: stazione metropolitana, rete tranviaria, esercizi commerciali e servizi sociali.
Ai fini della individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli oggetti relativi all'immobile, come sopra specificati:
Sub-fascia 1 Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno solo degli elementi di tipo A o comunque se di tipologia catastale A5; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi di tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A.
Sub-fascia 2 gli immobili sono collocati in questa sub-fascia :
a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B;
b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la sub-fascia 2, e meno di tre elementi di tipo C.
Sub-fascia 3 gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C ed in ogni caso non possono essere collocati in questa sub-fascia gli immobili se di tipologia catastale A3 (di classe 1,2,3) A4 e A6
Il riferimento alla tipologia catastale s'intende fatte salve le situazioni reali certificate.
Elementi di tipo d
D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo
D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta
D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge
D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico
D5 affaccio esterno di pregio
D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo
D7 posto auto scoperto
D8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è stata richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A)
D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq.
>La presenza di almeno cinque elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.
4.1.c) Definizione dei valori di riferimento minimo e massimo dei canoni di locazione.
Nell'ambito di ogni zona omogenea sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i seguenti valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in £/mq annuo
(vedi apposita tabella allegato 2).
4.1.d) Determinazione del valore effettivo del canone di locazione.
Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile, e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 5 marzo 1999.
Alloggio ammobiliato Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo:

del 15% se la superficie dell'alloggio è pari o inferiore a mq. 55;
del 10% negli altri casi.

Superficie alloggio. La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. Qualora la superficie dell'abitazione - intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, corridoi e simili sia inferiore a 55 mq. si potrà applicare q detta superficie una maggiorazione del 10%, fino al limite di 55 mq.
Aggiornamento del canone di locazione. Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento.


4.2) Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private potranno valersi esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo, in conformità del modello di contratto di cui all'allegato A del D.M. 5 marzo 1999.
Allo scopo di prevenire l'insorgenza di contenziosi od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta applicazione o interpretazione del presente Accordo, le Organizzazioni di Categoria, firmatarie dell'accordo stesso, s'impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione.
Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all'Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni , anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento è specificamente prevista nel contratto tipo locale la seguente clausola:
"Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo, sulla base designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazioni in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà nel termine perentorio di novanta giorni il nuovo canone, a valere fina alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione".

5) Contratti di locazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 9 dicembre 1998 n. 431 (usi transitori)
- Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 5 marzo 1999.
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a) 4.1.b) 4.1.c) e 4.1.d) del presente accordo.
Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5 comma1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le parti private potranno valersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo (allegato 3) in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M. 5 marzo 1999. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2 comma1 del D.M. 5 marzo 1999. Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto tipo locale , sono individuate le seguenti condizioni:
quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o parenti fino al 2° grado per motivi di:

trasferimento temporaneo della sede di lavoro
matrimonio dei figli
separazione o divorzio
vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

e/o

quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di :
trasferimento temporaneo della sede di lavoro
separazione o divorzio
assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

6) Contratti di locazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431 (uso transitorio per studenti)
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 5 marzo 1999.
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5 comma 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a) 4.1.b) 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.
6.2. Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art.5 comma 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5 comma 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le parti potranno valersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo, in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 5 marzo 1999. Per la durata del contratto di locazione c
vale quanto previsto all'art. 3 comma 2 del D.M. 5 marzo 1999.
Tale fattispecie contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza e comunque fuori provincia.. Nel contratto tipo locale dovranno essere previste le seguenti clausole:
"In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari , in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal/i conduttori iniziali e dal conduttore subentrante, al locatore, che dovrà darne approvazione scritta"
"Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore di due mesi, quando si verifiche prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi"
"In caso di cessazione dell'iscrizione universitaria il contratto di locazione si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo di lettera raccomandata