Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI
AD USO ABITATIVO
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati
"contratti di locazione", sono
stipulati o rinnovati, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo
2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli
2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge
non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi
agli immobili vincolati ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articoli 1571 e
seguenti del codice civile qualora non
siano stipulati secondo le modalità
di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente
per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli
2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non
si applicano ai contratti di locazione
stipulati dagli enti locali in qualità
di conduttori per soddisfare esigenze
abitative di carattere transitorio, ai
quali si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 1571 e seguenti del
codice civile. A tali contratti non si
applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per la stipula
di validi contratti di locazione è
richiesta la forma scritta.
Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo
dei contratti di locazione).
1. Le parti possono stipulare contratti
di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti
sono rinnovati per un periodo di quattro
anni, fatti salvi i casi in cui il locatore
intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile
alle condizioni e con le modalità
di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda
scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per
la rinuncia al rinnovo del contratto,
comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere
a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui al secondo periodo. In mancanza
di risposta o di accordo il contratto
si intenderà scaduto alla data
di cessazione della locazione. In mancanza
della comunicazione di cui al secondo
periodo il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati
ai sensi del comma 1, i contraenti possono
avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni
della proprietà edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal
comma 1, le parti possono stipulare contratti
di locazione, definendo il valore del
canone, la durata del contratto, anche
in relazione a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo,
ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni
della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative,
che provvedono alla definizione di contratti-tipo.
Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono
a convocare le predette organizzazioni
entro sessanta giorni dalla emanazione
del decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4. I medesimi accordi sono depositati,
a cura delle organizzazioni firmatarie,
presso ogni comune dell'area territoriale
interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli
accordi di cui al comma 3, i comuni possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio
di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) più favorevoli
per i proprietari che concedono in locazione
a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dagli accordi
stessi. I comuni che adottano tali delibere
possono derogare al limite minimo stabilito,
ai fini della determinazione delle aliquote,
dalla normativa vigente al momento in
cui le delibere stesse sono assunte. I
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni,
per la stessa finalità di cui al
primo periodo possono derogare al limite
massimo stabilito dalla normativa vigente
in misura non superiore al 2 per mille,
limitatamente agli immobili non locati
per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
5. I contratti di locazione stipulati
ai sensi del comma 3 non possono avere
durata inferiore ai tre anni, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 5. Alla
prima scadenza del contratto, ove le parti
non concordino sul rinnovo del medesimo,
il contratto è prorogato di diritto
per due anni fatta salva la facoltà
di disdetta da parte del locatore che
intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile
alle condizioni e con le modalità
di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza
del periodo di proroga biennale ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione il contratto
è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati
prima della data di entrata in vigore
della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma
1 del presente articolo.
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati
ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e
alla prima scadenza dei contratti stipulati
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
il locatore può avvalersi della
facoltà di diniego del rinnovo
del contratto, dandone comunicazione al
conduttore con preavviso di almeno sei
mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare
l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del
coniuge, dei genitori, dei figli o dei
parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica,
società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare
l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità
ed offra al conduttore altro immobile
idoneo e di cui il locatore abbia la piena
disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena
disponibilità di un alloggio libero
ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un
edificio gravemente danneggiato che debba
essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza
del conduttore sia di ostacolo al compimento
di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile
del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare
la demolizione o la radicale trasformazione
per realizzare nuove costruzioni, ovvero,
trattandosi di immobile sito all'ultimo
piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per
eseguirle sia indispensabile per ragioni
tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata
alcuna legittima successione nel contratto,
il conduttore non occupi continuativamente
l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere
l'immobile a terzi e non abbia la proprietà
di altri immobili ad uso abitativo oltre
a quello eventualmente adibito a propria
abitazione. In tal caso al conduttore
è riconosciuto il diritto di prelazione,
da esercitare con le modalità di
cui agli articoli 38 e 39 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto
da parte del locatore per i motivi di
cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso,
per l'esecuzione dei lavori ivi indicati,
della concessione o dell'autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità
dell'azione di rilascio. I termini di
validità della concessione o dell'autorizzazione
decorrono dall'effettiva disponibilità
a seguito del rilascio dell'immobile.
Il conduttore ha diritto di prelazione,
da esercitare con le modalità di
cui all'articolo 40 della legge 27 luglio
1978, n. 392, se il proprietario, terminati
i lavori, concede nuovamente in locazione
l'immobile. Nella comunicazione del locatore
deve essere specificato, a pena di nullità,
il motivo, fra quelli tassativamente indicati
al comma 1, sul quale la disdetta è
fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato
la disponibilità dell'alloggio
a seguito di illegittimo esercizio della
facoltà di disdetta ai sensi del
presente articolo, il locatore stesso
è tenuto a corrispondere un risarcimento
al conduttore da determinare in misura
non inferiore a trentasei mensilità
dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo
si applica l'articolo 30 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato,
anche con procedura giudiziaria, la disponibilità
dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine
di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato
la disponibilità, agli usi per
i quali ha esercitato facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo,
il conduttore ha diritto al ripristino
del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato
o, in alternativa, al risarcimento di
cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi
motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto, dando comunicazione
al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE
AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione nazionale).
1. Al fine di favorire la realizzazione
degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo
2, il Ministro dei lavori pubblici convoca
le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e, successivamente,
ogni tre anni a decorrere dalla medesima
data, al fine di promuovere una convenzione,
di seguito denominata "convenzione
nazionale", che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni,
anche in relazione alla durata dei contratti,
alla rendita catastale dell'immobile e
ad altri parametri oggettivi, nonché
delle modalità per garantire particolari
esigenze delle parti. In caso di mancanza
di accordo delle parti, i predetti criteri
generali sono stabiliti dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, con il decreto di cui al
comma 2 del presente articolo, sulla base
degli orientamenti prevalenti espressi
dalle predette organizzazioni. I criteri
generali definiti ai sensi del presente
comma costituiscono la base per la realizzazione
degli accordi locali di cui al comma 3
dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici
di cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma
1 sono indicati in apposito decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla conclusione
della convenzione nazionale ovvero dalla
constatazione, da parte del Ministro dei
lavori pubblici, della mancanza di accordo
delle parti, trascorsi novanta giorni
dalla loro convocazione. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità
di applicazione dei benefici di cui all'articolo
8 per i contratti di locazione stipulati
ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in
conformità ai criteri generali
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2, il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito
decreto le condizioni alle quali possono
essere stipulati i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui
non vengano convocate da parte dei comuni
le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori ovvero non siano
definiti gli accordi di cui al medesimo
comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto
di indirizzo e coordinamento, da adottare
con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti,
in sostituzione di quelli facenti riferimento
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, criteri in materia di determinazione
da parte delle regioni dei canoni di locazione
per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Gli attuali criteri di determinazione
dei canoni restano validi fino all'adeguamento
da parte delle regioni ai criteri stabiliti
ai sensi del presente comma.
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria).
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4 definisce le condizioni e le modalità
per la stipula di contratti di locazione
di natura transitoria anche di durata
inferiore ai limiti previsti dalla presente
legge per soddisfare particolari esigenze
delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal
comma 1, possono essere stipulati contratti
di locazione per soddisfare le esigenze
abitative di studenti universitari sulla
base di contratti-tipo definiti dagli
accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei comuni
sede di università o di corsi universitari
distaccati, eventualmente d'intesa con
comuni limitrofi, promuovere specifici
accordi locali per la definizione, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi del
comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo
relativi alla locazione di immobili ad
uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni
di cui al comma 3 dell'articolo 2, le
aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti
nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio degli immobili).
1. Nei comuni indicati all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad uso
abitativo per finita locazione sono sospese
per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili
adibiti ad uso abitativo, per i quali
penda provvedimento esecutivo di rilascio
per finita locazione, avviano entro il
termine di sospensione di cui al comma
1, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, anche tramite le
rispettive organizzazioni sindacali, trattative
per la stipula di un nuovo contratto di
locazione in base alle procedure definite
all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma
1 ed in mancanza di accordo fra le parti
per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e
non oltre i trenta giorni dalla scadenza
del termine fissato dal comma 1, con istanza
rivolta al pretore competente ai sensi
dell'articolo 26, primo comma, del codice
di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione. Si
applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso
il decreto del pretore è ammessa
opposizione al tribunale che giudica con
le modalità di cui all'articolo
618 del codice di procedura civile. Il
decreto con cui il pretore fissa nuovamente
la data dell'esecuzione vale anche come
autorizzazione all'ufficiale giudiziario
a servirsi dell'assistenza della forza
pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio
per finita locazione emessi dopo la data
di entrata in vigore della presente legge,
il conduttore può chiedere una
sola volta, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26,
primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione
entro un termine di sei mesi salvi i casi
di cui al comma 5. Si applicano i commi
dal secondo al settimo dell'articolo 11
del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982. Avverso il decreto del
pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo
al tribunale che giudica con le modalità
di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni
di cui ai commi 3 e 4 può essere
fissato fino a diciotto mesi nei casi
in cui il conduttore abbia compiuto i
65 anni di età, abbia cinque o
più figli a carico, sia iscritto
nelle liste di mobilità, percepisca
un trattamento di disoccupazione o di
integrazione salariale, sia formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale
pubblica ovvero di ente previdenziale
o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia
acquirente di un alloggio in costruzione,
sia proprietario di alloggio per il quale
abbia iniziato azione di rilascio. Il
medesimo differimento del termine delle
esecuzioni può essere fissato nei
casi in cui il conduttore o uno dei componenti
il nucleo familiare, convivente con il
conduttore da almeno sei mesi, sia portatore
di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle
esecuzioni di cui al comma 1 del presente
articolo e al comma quarto dell'articolo
11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982, nonché per i periodi
di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge
n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente
prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere,
ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile, una somma mensile pari all'ammontare
del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente
ogni anno aggiornamenti in misura pari
al settantacinque per cento della variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente; l'importo
cosí determinato è maggiorato
del venti per cento. La corresponsione
di tale maggiorazione esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno
ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile. Durante i predetti periodi di
sospensione sono dovuti gli oneri accessori
di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni.
In caso di inadempimento, il conduttore
decade dal beneficio, comunque concesso,
della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 55 della
citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1989, nonché quanto previsto dai
commi primo, secondo e terzo dell'articolo
17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982, è data priorità
ai destinatari di provvedimenti di rilascio
con data di esecuzione fissata entro il
termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile).
1. Condizione per la messa in esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile
locato è la dimostrazione che il
contratto di locazione è stato
registrato, che l'immobile è stato
denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI
e che il reddito derivante dall'immobile
medesimo è stato dichiarato ai
fini dell'applicazione delle imposte sui
redditi. Ai fini della predetta dimostrazione,
nel precetto di cui all'articolo 480 del
codice di procedura civile devono essere
indicati gli estremi di registrazione
del contratto di locazione, gli estremi
dell'ultima denuncia dell'unità
immobiliare alla quale il contratto si
riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI,
gli estremi dell'ultima dichiarazione
dei redditi nella quale il reddito derivante
dal contratto è stato dichiarato
nonché gli estremi delle ricevute
di versamento dell'ICI relative all'anno
precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali).
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante
al proprietario dai contratti stipulati
o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo
2 a seguito di accordo definito in sede
locale e nel rispetto dei criteri indicati
dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4, ovvero nel rispetto delle condizioni
fissate dal decreto di cui al comma 3
del medesimo articolo 4, determinato ai
sensi dell'articolo 34 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente
ridotto del 30 per cento. Per i suddetti
contratti il corrispettivo annuo ai fini
della determinazione della base imponibile
per l'applicazione dell'imposta proporzionale
di registro è assunto nella misura
minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici
di cui al comma 1, deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli estremi
di registrazione del contratto di locazione
nonché quelli della denuncia dell'immobile
ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente
articolo non si applicano ai contratti
di locazione volti a soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma
2 dell'articolo 5 e per i contratti di
cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di intesa
con i Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia, provvede, ogni ventiquattro
mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei
comuni di cui al comma 1, anche articolando
ed ampliando i criteri previsti dall'articolo
1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.
708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta
del Ministro dei lavori pubblici è
formulata avuto riguardo alle risultanze
dell'attività dell'Osservatorio
della condizione abitativa di cui all'articolo
12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino un aumento del numero dei beneficiari
dell'agevolazione fiscale prevista dal
comma 1, è corrispondentemente
aumentata, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la percentuale di determinazione
della base imponibile prevista dal medesimo
comma. Tale aumento non si applica ai
contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore del predetto decreto
del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I redditi
derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a formare il reddito dal
momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore. Per
le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti come da accertamento
avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità è riconosciuto
un credito di imposta di pari ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4
è autorizzata la spesa di lire
4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5
miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5
miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5
miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5
miliardi per l'anno 2003 e di lire 360
miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è
autorizzata la spesa di lire 94 miliardi
per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi
a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza
complementare).
1. I fondi per la previdenza complementare
regolamentati dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, che detengono
direttamente beni immobili possono optare
per la libera determinazione dei canoni
di locazione oppure per l'applicazione
dei contratti previsti dall'articolo 2,
comma 3, della presente legge. Nel primo
caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle
locazioni dei suddetti immobili sono soggetti
all'IRPEG.
Art. 10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali).
1. Con provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il triennio 2000-2002
è istituito, a decorrere dall'anno
2001, un fondo per la copertura delle
minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal
medesimo provvedimento collegato, di una
detrazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in favore dei conduttori,
appartenenti a determinate categorie di
reddito, di alloggi locati a titolo di
abitazione principale, da stabilire anche
nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione sugli immobili. Per gli
esercizi successivi al triennio 2000-2002,
alla dotazione del fondo si provvede con
stanziamento determinato dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non
sono cumulabili con i contributi previsti
dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11.
(Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici
è istituito il Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, la cui dotazione annua è
determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al
comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità
che il contratto di locazione è
stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui
al comma 1 sono utilizzate per la concessione,
ai conduttori aventi i requisiti minimi
individuati con le modalità di
cui al comma 4, di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprietà sia pubblica sia privata,
nonché, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere
le iniziative intraprese dai comuni anche
attraverso la costituzione di agenzie
o istituti per la locazione o attraverso
attività di promozione in convenzione
con cooperative edilizie per la locazione,
tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in
locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, con proprio decreto, i requisiti
minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri
per la determinazione dell'entità
dei contributi stessi in relazione al
reddito familiare e all'incidenza sul
reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui
al comma 1 sono ripartite tra le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La ripartizione è effettuata
ogni anno, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
anche in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni
e province autonome ai sensi del comma
6.
6. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui
al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione
fra i comuni delle risorse di cui al comma
6 nonché di quelle ad esse attribuite
ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilità
dei comuni a concorrere con proprie risorse
alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3.
8. I comuni definiscono l'entità
e le modalità di erogazione dei
contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti
dei conduttori che possono beneficiarne,
nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai
fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è
assegnata al Fondo una quota, pari a lire
600 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001, delle risorse di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative
alle annualità 1996, 1997 e 1998.
Tali disponibilità sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette
risorse, accantonate dalla deliberazione
del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite
ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano
nella disponibilità della Sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti
per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà,
a valere sulle risorse del Fondo di cui
al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003 delle somme occorrenti per la copertura
delle ulteriori minori entrate derivanti,
in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo
8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi,
intendendosi ridotta per un importo corrispondente
l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilità del Fondo
sociale, istituito ai sensi dell'articolo
75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica al Fondo
di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio della condizione abitativa).
1. L'Osservatorio della condizione abitativa,
istituito dall'articolo 59 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
costituito presso il Ministero dei lavori
pubblici ed effettua la raccolta dei dati
nonché il monitoraggio permanente
della situazione abitativa. Il Ministro
dei lavori pubblici, con proprio decreto
da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, definisce l'organizzazione e le
funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini
del collegamento con gli osservatori istituiti
dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni pattuizione volta
a determinare un importo del canone di
locazione superiore a quello risultante
dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al
comma 1 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può chiedere
la restituzione delle somme corrisposte
in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta
a derogare ai limiti di durata del contratto
stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo
2 è nulla ogni pattuizione volta
ad attribuire al locatore un canone superiore
a quello massimo definito, per immobili
aventi le medesime caratteristiche e appartenenti
alle medesime tipologie, dagli accordi
definiti in sede locale. Per i contratti
stipulati in base al comma 1 dell'articolo
2, sono nulli, ove in contrasto con le
disposizioni della presente legge, qualsiasi
obbligo del conduttore nonché qualsiasi
clausola o altro vantaggio economico o
normativo diretti ad attribuire al locatore
un canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al
comma 4 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può richiedere
la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore
può altresí richiedere,
con azione proponibile dinanzi al pretore,
che la locazione venga ricondotta a condizioni
conformi a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo
2. Tale azione è altresí
consentita nei casi in cui il locatore
ha preteso l'instaurazione di un rapporto
di locazione di fatto, in violazione di
quanto previsto dall'articolo 1, comma
4, e nel giudizio che accerta l'esistenza
del contratto di locazione il pretore
determina il canone dovuto, che non può
eccedere quello definito ai sensi del
comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello
definito ai sensi dell'articolo 5, commi
2 e 3, nel caso di conduttore che abiti
stabilmente l'alloggio per i motivi ivi
regolati; nei casi di cui al presente
periodo il pretore stabilisce la restituzione
delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del
contratto di cui alla presente legge non
producono effetti se non vi è obbligo
di registrazione del contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione
di norme).
1. In sede di prima applicazione dell'articolo
4 della presente legge, non trova applicazione
il termine di novanta giorni di cui al
comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo
6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente
legge al pretore si intende sostituito
il tribunale in composizione monocratica
e al tribunale il tribunale in composizione
collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, nonché gli articoli 1-bis,
2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresí abrogati gli articoli
1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79,
limitatamente alle locazioni abitative,
e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata
ed ai giudizi in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti
prima di tale data.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione
dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato
in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in
lire 420 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire
4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a
lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici,
nonché, quanto a lire 107 miliardi
per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero
di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.